
4 chiacchiere con il nostro professionista antincendio, l'Ing. Andrea Capula.
Il Decreto entrerà in vigore dal 29 ottobre 2022, abrogando definitivamente il D.M. 10 marzo 1998. Dopo oltre 13 anni si è giunti alla definizione dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio.
Ma quali sono i luoghi a basso rischio d'incendio?
I luoghi a basso rischio d'incendio sono quelle attività non DPR 151/2011 e non dotate di specifica regola tecnica verticale RTV.
2.a) Con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
2.b) Con superficie lorda complessiva ≤ 1000m2
2.c) Con piani situati a quota compresa tra -5m e -24m
2.d) Non si detengono/trattano materiali combustibili in Q tali che qf > 900 MJ/m2
2.e) Non si detengono/trattano sostanze/miscele pericolose in quantità significative
2.f) Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio
Tutte le condizioni da 2.a) a 2.f) devono essere verificate.
Attezione: Gli artt. 1 e 2 comma 1 dell'art.3 del "mini codice antincendio" hanno valenza generale per i solo luoghi di lavoro.
La valutazione dei rischi d'incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio d'incendio costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).