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Compliance e Modello Organizzativo 231

I nostri esperti in materia di 231 garantiscono un valido supporto nell’adozione, nell’attuazione e nell’aggiornamento del Modello ideale per ogni singola attività lavorativa.
L’attuazione del Modello permette alle imprese di:

  • evitare le devastanti sanzioni (pecuniarie, interdittive e la confisca del reato) previste dal D.Lgs. 231/01, in caso di mancanza e/o inidoneità del Modello
  • beneficiare dei vantaggi organizzativi, aziendali ed economici

La valutazione del rischio

L’obiettivo del D.Lgs. 231/01 è prevenire e arginare i rischi che possono portare al verificarsi dei reati-presupposto previsti dalla disciplina, attraverso la previsione di procedure specifiche in grado di gestire i rischi rilevati durante l’attività di Risk assessment.

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Nell’ordinamento italiano, fino a qualche decennio fa, non era regolata la responsabilità diretta degli enti “metaindividuali” (o, più in generale, delle persone giuridiche) in quanto vigeva ancora l’antico brocardo “societas delinquere non potest”.

L’introduzione della responsabilità delle società fu un’assoluta novità per il nostro ordinamento. Lo spartiacque di questo percorso è riconducibile all’emanazione del d.lgs. 231/01 intitolato «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica».

Nel d.lgs. 231/01 sono presenti due presupposti che integrano la responsabilità dell’ente al verificarsi dell’illecito. Il primo criterio d’imputazione è quello cd. “oggettivo”, riscontrabile all’articolo 5, che concerne il reato addebitabile all’ente nel caso in cui sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Il secondo criterio d’imputazione degli enti, quello soggettivo, è presente agli articoli 6 e 7, ed è espressione della “colpevolezza d’impresa”.

Le società, al verificarsi dei reati-presupposto, sono soggette alle sanzioni previste dal decreto. L’art. 9 del d.lgs. 231/01 dispone quattro tipologie di sanzioni che possono “colpire” l’ente, nel caso venga riconosciuta giudizialmente una responsabilità dello stesso a seguito del verificarsi del reato-presupposto. Le sanzioni individuate dal legislatore delegato sono:

  • la sanzione pecuniaria: da euro 25.000 fino ad euro 1.5 milioni;
  • la sanzione interdittiva: l’interdizione dall’esercizio dell’attività può portare ad una serie di spiacevoli conseguenze: la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il “pericolosissimo” divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; fino al divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  • la confisca del profitto del reato;
  • la pubblicazione della sentenza.

Ebbene, il MOG può consentire all’ente di esimersi da responsabilità (e quindi dalla punibilità), al verificarsi di reati-presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente, sia se commessi da persone titolari di posizioni apicali (di fatto o di diritto) che da soggetti sottoposti alla vigilanza di costoro. La corretta adozione e attuazione del Modello è conditio sine qua non per l’esclusione della punibilità, solo qualora all’adozione del MOG segua un’importante opera di sensibilizzazione attraverso la formazione e l’informazione dei dipendenti.

Il d.lgs. 231/01 permette di premiare e valorizzare le società che migliorano e investono nella propria organizzazione e gestione, di modo che tali valori diventino il loro punto di forza. Inoltre, la compliance 231 genera, altresì, un ventaglio di vantaggi organizzativi, aziendali ed economici c.d. “indiretti”.

La missione, che una società persegue quando decide di uniformarsi alla disciplina 231, è quella d'instaurare una nuova cultura relativa all’organizzazione dell’impresa, caratterizzata da una maggiore trasparenza interna e da una gestione più efficace e quindi anche più sicura.

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