
4 chiacchiere con la nostra responsabile dell'Ufficio Tecnico e Formazione, la Dott.ssa Elena Pievani (laureata in Tecniche della Prevenzione presso l'Università degli Studi di Brescia).
Una delle modifiche più rilevanti nel D.Lgs. 81/2008, operate dal decreto-legge 146/2021, come modificato dalla legge di conversione 215/2021, riguarda la figura del preposto.
Il D.Lgs 81/2008 all'art. 2 comma 1 (Definizioni) indica la definizione, dal punto di vista del diritto penale del lavoro, di preposto
"... e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa"
Dal 21/12/2021, l'articolo 18 comma 1 dispone che
"il datore di lavoro... e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:... b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19"
Attraverso il DVR il datore di lavoro deve definire un sistema di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro "individuando i ruoli che vi devono provvedere", da assegnare in via esclusiva a soggetti competenti e dotati di adeguati poteri d'intervento, attraverso nomina formale che indichi compiti precisi.